L’Avvocato Maurizio Lucca commenta, per Lentepubblica.it, una recente sentenza della Corte dei Conti dedicata alla corretta erogazione degli incentivi dell’imposta municipale propria e della TARI.
La sez. controllo Emilia Romagna della Corte dei Conti, con il parere n. 1 del 13 gennaio 2022 (Relatore Scognamiglio), interviene per delimitare i contorni nell’erogazione degli incentivi dell’imposta municipale propria e della TARI (oltre all’evasione), di cui al comma 1, dell’art. 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
La fonte di riferimento prevede che «i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico… possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (i limiti riferite alle pregresse annualità). La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (contrasto all’evasione fiscale). Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione».
La disposizione derogatoria, in prima approssimazione, nella sua essenzialità prevede:
La Corte fornisce la seguente interpretazione (uniforme applicazione) delle norme di contabilità e finanza pubblica:
[1] Sul limite, vedi, Corte conti, sez. contr. Sicilia, delibera 13 luglio 2022, n. 120.
[2] Il legislatore nel disciplinare tali incentivi ha inteso derogare solamente al limite posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, e tale disciplina non rientra tra le ipotesi di esclusione dal rispetto del vincolo, ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, Corte conti, sez. contr. Veneto, delibera 15 dicembre 2020, n. 177.
[3] Laddove il bilancio di previsione sia approvato entro il 31 dicembre, l’approvazione del rendiconto intervenuta successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine prorogato dal legislatore con norma di carattere eccezionale, è consentita l’erogazione degli incentivi economici al personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali, Corte conti, sez. contr. Lombardia, delibera 10 settembre 2020, n. 113.
[4] In senso conforme, vedi, Corte conti, sez. Autonomie, deliberazione n. 19/2021/QMIG.
[5] Cfr. Corte conti, sez. contr. Emilia Romagna, deliberazione 19 settembre 2014, n. 183, ove si evidenzia, in base al principio dell’alterità, che il soggetto deputato ad “accertare” le attività da non remunerare non possa coincidere con il beneficiario, ovvero con il soggetto che provvederà all’accertamento del buon esito del risultato del progetto di recupero. Idem, Corte conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, deliberazione 3 agosto 2017, n. 55.
[6] Vedi, Corte conti, sez. giur. Puglia, 20 settembre 2011, n. 1006, sulla responsabilità di un dirigente per avere, in qualità di responsabile del settore economico e finanziario, provveduto alla liquidazione in proprio favore del compenso incentivante. Cfr. Cass. pen., sez. VI, 2 novembre 2018, n. 49922.
[7] La presenza di un affidamento esterno del servizio di accertamento e liquidazione dei tributi locali, comporta che diviene totalmente inutile l’impiego di risorse finanziarie correlate allo svolgimento del predetto servizio anche da parte del personale interno, Corte conti, sez. I giur. centr., 29 aprile 2013, n. 298.
Fonte: articolo dell'Avv. Maurizio Lucca - Segretario Generale Enti Locali e Development Manager